Permesso di soggiorno
Permesso di soggiorno e rinnovo
Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.131 del 8/06/2017, determina i nuovi importi del contributo previsto per il rilascio e per il rinnovo del permesso di soggiorno:
– € 40,00 per il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari ad un anno;
– € 50,00 per il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;
– € 100,00 per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e per i dirigenti e i lavoratori specializzati richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi degli articoli 27 comma 1 lettera a, 27 – quinquies comma 1 lettere a e b, 27 sexies, comma 2 del D. Lgs 286/1998.
Tali disposizioni non si applicano ai:
– minori di 18 anni;
– minori ricongiunti;
– cittadini stranieri entrati in Italia per cure mediche;
– richiedenti asilo;
– cittadini stranieri che richiedono e rinnovano il permesso per asilo, per protezione sussidiaria e per motivi umanitari;
– titolari di protezione internazionale (asilo politico e protezione sussidiaria) richiedenti un Permesso di Soggiorno UE per lungo soggiornanti;
– richiedenti la conversione, l’aggiornamento e il duplicato del permesso in corso di validità;
Per tutti i cittadini stranieri rimangono invece invariate le altre spese comunque previste:
– € 16,00 per la marca da bollo;
– € 30,46 euro per la stampa del documento elettronico;
– € 30,00 euro per il servizio di spedizione effettuato da Poste Italiane.
Domande Rilascio e Rinnovo permesso di soggiorno
Prorogata fino al 30 aprile 2021 la validità dei permessi di soggiorno in Italia.
Ai cittadini stranieri che hanno il proprio permesso in scadenza e necessitano di informazioni per il rinnovo, consigliamo di rivolgersi per tempo all’ANOLF, per evitare di trovarsi in difficoltà per l’accesso alle nostre sedi – che sono comunque sempre operative – a causa delle restrizioni di sicurezza dovute all’emergenza Covid-19. Con il Decreto legge n. 2/2021 è stata dunque introdotta la proroga dei permessi di soggiorno fino al 30 aprile 2021. La scadenza dei titoli di soggiorno, già prorogata al 31 gennaio 2021, viene quindi spostata di ulteriori tre mesi, con conseguente possibilità per i titolari di procedere al loro rinnovo.
In particolare, sono prorogati:
-Permessi di soggiorno per lavoro subordinato;
-Permessi di soggiorno per motivi di studio;
-Permessi di soggiorno per ricerca lavoro o imprenditorialità degli studenti;
-Permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
-Le autorizzazioni al soggiorno di cui all’art. 5, comma 7, TUI, ovvero le dichiarazioni di presenza;
-I documenti di viaggio (rilasciati a titolari di protezione internazionale o apolidi);
-La validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale;
-La validità dei nulla osta rilasciati per ricongiungimento familiare;
-La validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi: infermieri, dirigenti di azienda, traduttori e interpreti, ecc… e ricerca, carta blu, trasferimenti intrasocietari.
Possono essere presentate presso gli Uffici Postali le richieste inerenti alle sotto riportate tipologie di permessi-carte di soggiorno:
Adozione - Affidamento - Aggiornamento della carta di soggiorno - Aggiornamento permesso di soggiorno (cambio domicilio, stato civile, inserimento figli, cambio passaporto) - Attesa occupazione - Attesa riacquisto cittadinanza - Asilo politico rinnovo - Carta di soggiorno per stranieri - Conversione permesso di soggiorno - Duplicato della carta di soggiorno - Duplicato Permesso di soggiorno - Famiglia - Famiglia minore 14-18 anni - Lavoro Autonomo - Lavoro Subordinato - Lavoro casi particolari previsti - Lavoro subordinato-stagionale - Missione - Motivi Religiosi - Residenza elettiva - Ricerca scientifica - Status apolide rinnovo - Studio - Tirocinio formazione professionale - Turismo
Le istanze di richiesta di rilascio e rinnovo di tutte le altre tipologie di permesso-carta di soggiorno continueranno ad essere presentate presso gli Uffici Immigrazione delle Questure, competenti territorialmente.
Per la compilazione della modulistica lo straniero può farsi assistere, a titolo gratuito, da un Patronato della sua zona o da un Comune abilitato. Al momento della presentazione dell’istanza allo sportello dell’ufficio postale abilitato, lo straniero verrà identificato con passaporto o altro documento equipollente. L’istanza dovrà essere presentata in busta aperta e non potrà essere esaminata in caso di mancata sottoscrizione da parte dell’interessato; L’operatore di Poste provvederà a consegnare la ricevuta della raccomandata che dovrà essere compilata dallo straniero in quel momento. La ricevuta che verrà rilasciata allo straniero all’atto della presentazione della domanda.
In caso di richiesta di rinnovo del Permesso-Carta di soggiorno, è necessario inserire nella busta la fotocopia del permesso-carta di soggiorno da rinnovare o da aggiornare. I kit a banda gialla per la richiesta di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno possono essere compilati presso le Anolf o patronati INAS e vanno inviati presso gli uffici postali abilitati. Gli appositi bollettini di c/c postale premarcati da utilizzare per il pagamento del corrispettivo per richiesta di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno su supporto elettronico, possono essere ritirati presso gli uffici postali abilitati alla ricezione delle istanze.
Informativa di carattere generale
Possono soggiornare in Italia, gli stranieri che hanno fatto regolare ingresso sul territorio dello Stato in quanto in possesso del passaporto o documento equipollente e del visto di ingresso, salvo i casi di esenzione previsti da accordi internazionali. l permesso di soggiorno deve essere richiesto al Questore della provincia ove lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso.
Per i cittadini appartenenti ad uno stato membro dell’Unione Europea la presentazione delle istanze di carta di soggiorno presso gli uffici postali è facoltativa, potranno indifferentemente recarsi presso tali uffici o presso gli Uffici Immigrazione delle Questure.
Gli stranieri che hanno presentato istanza tramite gli uffici postali saranno convocati dall’Ufficio Immigrazione, tramite lettera raccomandata, per essere sottoposti ai rilievi fotodattiloscopici, nei casi previsti dalla normativa vigente, e per la consegna del permesso-carta di soggiorno. In sede di prima convocazione dovranno produrre 4 fotografie formato tessera con fondo bianco, una delle quali sarà apposta sul permesso-carta di soggiorno.
Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al Questore della provincia in cui dimora, nel termine di novanta giorni dalla scadenza, per i permessi di soggiorno per lavoro e famiglia di durata biennale, entro sessanta giorni per quelli per lavoro annuale, entro trenta giorni per le restanti tipologie di permesso di soggiorno.
Per ricevere ausilio nella compilazione della istanza ci si può rivolgere ad un Comune abilitato od al Patronato INAS della propria zona.
Permesso di soggiorno (ex carta di soggiorno)
Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) può essere richiesto dal cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia da almeno 5 anni. E’ rilasciato a tempo indeterminato e consente di soggiornare in un altro stato dell’Unione Europea per un periodo superiore ai tre mesi, anche per motivi di lavoro. Può essere richiesto anche per il coniuge, i figli minorenni e i genitori a carico, ma non può essere rilasciato a chi è considerato pericoloso per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.
I requisiti necessari, da dimostrare al momento della presentazione dell’istanza, sono:
-un permesso di soggiorno in corso di validità che consente un numero indeterminato di rinnovi (per esempio: permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato, lavoro autonomo, motivi familiari);
-un reddito sufficiente al sostentamento proprio e dei famigliari conviventi, non inferiore all’importo dell’assegno sociale annuo e aumentato della metà dell’importo stesso per ogni familiare a carico (Vedi tabella redditi ricongiungimento familiare);
-un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria (solo nel caso in cui la richiesta sia presentata anche a favore di uno o più familiari a carico);
-un’occupazione stabile;
-il superamento del test di conoscenza della lingua italiana per chi non è già in possesso di un idoneo attestato (viene richiesto almeno il livello A2).
L’elenco dei documenti è:
-2 Fotocopie del Permesso di soggiorno;
-Fotocopia del Passaporto (solo le pagine scritte e timbrate);
-Fotocopia del Contratto di soggiorno + Ricevuta di spedizione al SUI oppure fotocopia del modello “Unificato Lav” (in sostituzione del contratto di soggiorno dal 15 novembre 2011) oppure fotocopia della Comunicazione INPS (solo per colf o badanti);
-Fotocopia dell’ultimo CUD o Modello Unico (per le colf o badanti) e dell’ultima Busta paga;
-Fotocopia dell’Idoneità abitativa rilasciata dal Comune (deve essere in corso di validità) solo in presenza di familiari e conviventi;
-Fotocopia del Tessera Sanitaria;
-Fotocopia del Certificato di residenza e stato di famiglia;
-1 Marca da bollo da € 16,00;
-Fotocopia della Domanda di test di lingua italiana o Licenza di scuola media o Certificato medico specialista.
Se nel Permesso di Soggiorno devono essere inseriti figli minori di 14 anni sono necessarie le fotocopie del Passaporto e del Certificato di nascita con paternità e maternità o il Certificato di nascita del paese d’origine tradotto e legalizzato o munito di Apostilla oppure il Nulla Osta al ricongiungimento familiare.
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può essere revocato soltanto:
-se acquisito fraudolentemente;
-quando lo straniero diventi un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dello stato;
-in caso di assenza dall’Unione Europea per 12 mesi consecutivi;
-in caso di rilascio di un permesso di soggiorno in un altro stato dell’Unione Europea;
-in caso di assenza dal territorio Nazionale per 6 anni consecutivi.
Se utilizzato come documento di riconoscimento, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo deve essere aggiornato ogni 5 anni, senza dover dimostrare nuovamente i requisiti relativi al possesso di un reddito sufficiente e di un alloggio idoneo.
Per ogni altra informazione e per ricevere orientamento e assistenza nella compilazione e nell’invio dell’istanza, è possibile rivolgersi agli sportelli ANOLF e INAS della tua città.
Richiesta Cittadinanza Italiana per residenza
La richiesta è possibile solo online registrandosi al portale ALI del ministero dell’interno.
Presentarsi allo sportello ANOLF con tessera sindacale CISL o associativa ANOLF e i seguenti documenti:
RICHIESTA DI CITTADINANZA ITALIANA CON 10 ANNI DI RESIDENZA (cittadini extracomunitari):
-1 marca da bollo da 16,00 + 1 fotocopia;
-SPID personale + password;
-Questionario informativo;
-Data primo ingresso e data ultimo rientro in Italia;
Originale estratto atto di nascita e certificazione penale del paese d’origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza, completi di tutte le generalità (esclusa l’ipotesi di nascita in Italia) tradotti e legalizzati secondo la normativa vigente (si veda la guida ai certificati esteri);
-Dichiarazione sostitutiva del certificato storico di residenza relativo al legale soggiorno in Italia degli ultimi 10 anni e della residenza e stato di famiglia (art. 46 P.R. 445/2000);
-1 fotocopia del passaporto in corso di validità (solo le pagine con i dati anagrafici);
-1 fotocopia fronte e retro a colori della carta d’identità in corso di validità + 1 fotocopia fronte e retro della carta d’identità del coniuge, dei figli e delle persone presenti nello stato di famiglia;
-1 fotocopia fronte e retro della tessera sanitaria in corso di validità + 1 fotocopia fronte e retro della tessera sanitaria del coniuge, dei figli e delle persone presenti nello stato di famiglia;
-1 fotocopia fronte e retro del permesso di soggiorno in corso di validità (se scaduto serve la fotocopia della ricevuta di rinnovo);
-1 fotocopia dell’attestato di conoscenza della lingua italiana non inferiore B1 o diploma di scuola secondaria di 1° grado (3° media). Sono esclusi coloro che hanno sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’articolo 4-bis del U. Immigrazione, ovvero coloro entrati in Italia attraverso ricongiungimento familiare e coesione familiare (il cosiddetto “permesso di soggiorno a punti”) e abbiano la possibilità di dimostrarlo (l’attestazione va richiesta in Prefettura). Inoltre, coloro che sono in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
-1 fotocopia dei redditi percepiti negli ultimi tre anni e regolarmente dichiarati ai fini fiscali (CUD, 730, Unico). I redditi sono riferiti all’intero nucleo familiare, non al solo Il reddito minimo richiesto è di € 8.263,31; in presenza del coniuge nel certificato di stato di famiglia € 11.362,05 per ogni figlio minore indipendentemente dall’età € 516,00;
-Originale della ricevuta di versamento del contributo di € 250,00 da effettuarsi su conto corrente postale 809020 intestato al Ministero dell’Interno e con causale “CITTADINANZA”.
RICHIESTA DI CITTADINANZA ITALIANA CON 5 ANNI DI RESIDENZA (status rifugiati politici):
-1 marca da bollo da € 16,00 + 1 fotocopia;
-SPID personale + password;
-Originale atto di notorietà che attesta la nascita, effettuato presso il Tribunale competente in ragione della residenza e dichiarazione sostitutiva con la quale si attesta l’assenza di pregiudizi penali nel paese d’origine;
-Dichiarazione sostitutiva del certificato storico di residenza relativo al legale soggiorno in Italia degli ultimi 5 anni e della residenza e stato di famiglia (art. 46 P.R. 445/2000);
-1 fotocopia del titolo di viaggio in corso di validità (solo le pagine con i dati anagrafici);
-1 fotocopia fronte e retro a colori della carta d’identità in corso di validità + 1 fotocopia fronte e retro della carta d’identità del coniuge, figli e delle persone presenti nello stato di famiglia;
-1 fotocopia fronte e retro della tessera sanitaria in corso di validità + 1 fotocopia fronte e retro della tessera sanitaria del coniuge, figli e delle persone presenti nello stato di famiglia;
-1 fotocopia fronte e retro del permesso di soggiorno in corso di validità (se scaduto serve la fotocopia della ricevuta di rinnovo);
-1 fotocopia dell’attestato di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 o diploma di scuola secondaria di 1° grado (3° media). Sono esclusi coloro che hanno sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’articolo 4-bis del U. Immigrazione, ovvero coloro entrati in Italia attraverso ricongiungimento familiare e coesione familiare (il cosiddetto “permesso di soggiorno a punti”) e abbiano la possibilità di dimostrarlo (l’attestazione va richiesta in Prefettura). Inoltre, coloro che sono in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
-1 fotocopia dei redditi percepiti negli ultimi tre anni e regolarmente dichiarati ai fini fiscali (CUD, 730, Unico). I redditi sono riferiti all’intero nucleo familiare, non al solo Il reddito minimo richiesto è di € 8.263,31; in presenza del coniuge nel certificato di stato di famiglia € 11.362,05 per ogni figlio minore indipendentemente dall’età € 516,00;
-Originale della ricevuta di versamento del contributo di € 250,00 da effettuarsi su conto corrente postale 809020 intestato al Ministero dell’Interno e con causale “CITTADINANZA”.
RICHIESTA DI CITTADINANZA ITALIANA CON 4 ANNI DI RESIDENZA (cittadini comunitari):
-1 marca da bollo da € 16,00 + 1 fotocopia;
-SPID personale + password;
-Data primo ingresso e data ultimo rientro in Italia;
-Originale estratto atto di nascita e certificazione penale del paese d’origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza, completi di tutte le generalità (esclusa l’ipotesi di nascita in Italia) tradotti e legalizzati secondo la normativa vigente (si veda la guida ai certificati esteri);
-Dichiarazione sostitutiva del certificato storico di residenza relativo al legale soggiorno in Italia degli ultimi 4 anni e della residenza e stato di famiglia (art. 46 P.R. 445/2000);
-1 fotocopia fronte e retro a colori della carta d’identità in corso di validità + 1 fotocopia fronte e retro della carta d’identità del coniuge, dei figli e delle persone presenti nello stato di famiglia;
-1 fotocopia fronte e retro della tessera sanitaria in corso di validità + 1 fotocopia fronte e retro della tessera sanitaria del coniuge, dei figli e delle persone presenti nello stato di famiglia;
-1 fotocopia dell’attestazione di soggiorno per cittadini comunitari o l’attestazione permanente rilasciata dal Comune;
-1 fotocopia dell’attestato di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 o diploma di scuola secondaria di 1° grado (3° media);
-1 fotocopia dei redditi percepiti negli ultimi tre anni e regolarmente dichiarati ai fini fiscali (CUD, 730, Unico). I redditi sono riferiti all’intero nucleo familiare, non al solo Il reddito minimo richiesto è di € 8.263,31; in presenza del coniuge nel certificato di stato di famiglia € 11.362,05 per ogni figlio minore indipendentemente dall’età € 516,00;
-Originale della ricevuta di versamento del contributo di € 250,00 da effettuarsi su conto corrente postale 809020 intestato al Ministero dell’Interno e con causale “CITTADINANZA”.
RICHIESTA DI CITTADINANZA PER MATRIMONIO (con cittadino italiano)
Documenti necessari:
-1 marca da bollo da 16,00 + 1 fotocopia;
-SPID personale + password;
-Data primo ingresso e data ultimo rientro in Italia;
-Originale estratto atto di nascita e certificazione penale del paese d’origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza, completi di tutte le generalità (esclusa l’ipotesi di nascita in Italia) tradotti e legalizzati secondo la normativa vigente (si veda la guida ai certificati esteri);
-Dichiarazione sostitutiva del certificato storico di residenza relativo al legale soggiorno in Italia degli ultimi 2 anni oppure 1 anno in presenza dei figli e della residenza e stato di famiglia (art. 46 P.R. 445/2000);
-1 fotocopia del passaporto in corso di validità (solo le pagine con i dati anagrafici);
-1 fotocopia fronte e retro a colori della carta d’identità in corso di validità + 1 fotocopia fronte e retro della carta d’identità del coniuge, dei figli e delle persone presenti nello stato di famiglia;
-1 fotocopia fronte e retro della tessera sanitaria in corso di validità + 1 fotocopia fronte e retro della tessera sanitaria del coniuge, dei figli e delle persone presenti nello stato di famiglia;
-1 fotocopia fronte e retro del permesso di soggiorno in corso di validità (se scaduto serve la fotocopia della ricevuta di rinnovo);
-1 fotocopia dell’attestato di conoscenza della lingua italiana non inferiore B1 o diploma di scuola secondaria di 1° grado (3° media). Sono esclusi coloro che hanno sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’articolo 4-bis del U. Immigrazione, ovvero coloro entrati in Italia attraverso ricongiungimento familiare e coesione familiare (il cosiddetto “permesso di soggiorno a punti”) e abbiano la possibilità di dimostrarlo (l’attestazione va richiesta in Prefettura). Inoltre, coloro che sono in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
-1 fotocopia dell’estratto dell’atto di matrimonio. Se celebrato all’estero è obbligatorio registrarlo nel comune di residenza;
-Data di concessione della cittadinanza italiana al coniuge, se nato all’estero.
-Originale della ricevuta di versamento del contributo di € 250,00 da effettuarsi su conto corrente postale 809020 intestato al Ministero dell’Interno e con causale “CITTADINANZA”.